Novità sulle agevolazioni a partire dal 01 gennaio 2018 per le imprese a forte consumo di energia (imprese energivore).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in data 21 dicembre 2017 il decreto che disciplina le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’Autorità per l’energia ha quindi pubblicato la delibera 921/2017/R/eel, che stabilisce le modalità attuative del decreto ed i valori delle nuove componenti tariffarie a favore delle imprese a forte consumo energetico.

A partire dal 1° gennaio 2018 le imprese che possono accedere alle agevolazioni sono quelle con un consumo medio di energia elettrica, pari ad almeno 1 GWh/anno, e che hanno le seguenti caratteristiche:

  • 1.Operano nei settori dell’Allegato 3 delle Linee Guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato;
  • 2.Operano nei settori dell’Allegato 5 delle Linee guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL(1) non inferiore al 20%;
  • 3.Non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b) ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 o 2014.

La novità saliente, a partire dal 01 gennaio 2018, risiede nella modalità di erogazione delle agevolazioni. Esse non saranno più riconosciute a posteriori sotto forma di indennizzo, di una quota parte degli oneri di sistema pagati come componenti delle bollette energetiche dalle imprese a forte consumo energetico, ma verranno riconosciute in fattura mediante l’applicazione di aliquote agevolate dalla nuova componente Asos definita dalla ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambientali) a seconda della classe di agevolazione nella quale si rientrerà. L’attuazione di tale novità entrerà a regime gradualmente durante l’anno.

Le classi di agevolazione nelle quali possono rientrare le imprese energivore sono:

  • Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel categoria delle imprese Energivore, ad essi verrà applicata nella sua interezza la componente Asos;
  • Classe VAL1: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 2,5%;
  • Classe VAL2: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 1,5%;
  • Classe VAL3: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 1%;
  • Classe VAL4: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 50%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 0,5%;
  • Classe FAT0: imprese con intensità elettrica su fatturato inferiore al 2%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 25%.
  • Classe FAT1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 55%;
  • Classe FAT2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 40%;
  • Classe FAT3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%, ad essi verrà applicato un livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3 del 25%.

CSEA entro il 15 maggio 2018 metterà in servizio il portale per ottenere le dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti previsti per l’accesso alle classi di agevolazione sopracitate per l’anno di competenza 2018. Il termine perentorio per l’inserimento è fissato a 30 giorni a partire dalla data di apertura del portale.

La CSEA ha informato che provvederà entro il 18 luglio 2018 ad eseguire i conguagli in bolletta delle agevolazioni dovute alle ditte dal 01 gennaio 2018.