Decreto Sblocca Italia

A seguito della recente pubblicazione del cosiddetto decreto Sblocca Italia (DL 133/14), convertito in legge con modifiche dalla L. 11/11/14, n. 164, pubblicata sul S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262, si pubblica breve resoconto con indicati i punti di interesse di natura elettrica / energie rinnovabili:

Art. 6-ter (estratto):

L'operatore di comunicazione può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che la stessa installazione non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo.

Tutti gli edifici di nuova costruzione (o ristrutturazione rilevante) per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multi servizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete

Per infrastruttura fisica multi servizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Tutti gli edifici di nuova costruzione (o ristrutturazione rilevante) per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso.

Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti secondo DM. 37/08.

Art. 22-bis (estratto):

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole.

(ovvero si tratta di “Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici”).

Art. 39-bis (estratto):

Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:

sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

  • a) il 50 % di energia derivante da fonti rinnovabili;
  • b) il 50 % di calore di scarto; 
  • c) il 75 % di calore cogeneratori; 
  • d) il 50 % di una combinazione delle precedenti.

Per maggiori informazioni in merito si prega di contattare lo Studio Esi Project.