DECRETO RIDUZIONE ACCENSIONE RISCALDAMENTI A GAS

Con l'entrata in vigore del DM 383 del 6/10/2022, vengono introdotte delle nuove limitazioni all'accensione dei sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale per l'inverno 2022-2023.

Le limitazioni, classificate in base alla fascia climatica, prevedono la riduzione del periodo di accensione stagionale dell'impianto e la contemporanea limitazione degli orari giornalieri di possibile funzionamento.
In particolare:
Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
Zona F: nessuna limitazione
Le limitazioni dei periodi di accensione stagionale possono essere provvisoriamente 'bypassate' da apposito provvedimento comunale in caso di condizioni climatiche locali particolarmente severe, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella indicata precedentemente.
Ad eccezione degli impianti in fascia F, tutti gli altri impianti comunque devono rispettare l'orario di accensione che dovrà sempre essere compresa tra le 5 e le 23. Non sarà quindi più consentito il mantenimento notturno delle temperature.
Le temperature sono inoltre ridotte di 1°C rispetto ai valori stabilita dall'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013.
Le regole sopra elencate non si applicano per:
- ospedali, case di cura, cliniche, edifici adibiti a ricovero di minori e anziani, case di riposo e di recupero;
- sedi di rappresentanza diplomatiche (non situate all'interno di condomini)
- scuole materne e asili nido
- piscina, saune
- edifici con attività industriali ed artigianali se sono presenti specifiche esigenze tecnologiche o produttive.
Oltre alle categorie appena elencate, la sola riduzione di temperature di 1°C non si applica anche agli edifici pubblici e privati che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto non accenna a nessuna limitazione all'uso di impianti di riscaldamento alimentati da energia elettrica (pompe di calore).
Gli impianti di tipo ibrido (gas naturale + energia elettrica), qualora non sia possibile impostare il sistema in modo da funzionare con la sola pompa di calore, si possono considerare compresi nell'ambito delle limitazioni previste dal decreto.

Documenti